Comunicazione dell’esito del controllo automatizzato dei redditi a tassazione separata: obbligatoria a pena di nullità del successivo atto di riscossione.

by Luca Mariotti

L’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  rubricato “Comunicazione dell’esito  dell’attività  di  liquidazione”  prevede che “In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio  2000,  n.  212, l’Agenzia delle  entrate  comunica  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento  ai  contribuenti  l’esito   dell’attività   di   liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni,  relativamente ai  redditi  soggetti  a  tassazione  separata.  La  relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a  decorrere  dal  periodo  d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo  19  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  precompilato  dall’Agenzia.  In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo,  secondo  le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del  predetto  decreto  n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a quello di elaborazione della predetta comunicazione”.

Cosa accade dunque in caso di omissione della comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione?

Ce lo dice l’Ordinanza n. 22 giugno 2016, n. 12927 della Corte di Cassazione la quale, in modo assai sintetico e richiamando solo la norma e un precedente giurisprudenziale, precisa che tale omissione “determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

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