Compensi tabellari (DM 55/2014) inderogabili nella liquidazione delle spese del giudizio

by admintrib

Nuova precisazione della Suprema Corte in relazione ai criteri di determinazione delle spese di causa secondo i parametri tabellari degli Avvocati (riferibili, come visto, nel processo tributario, anche ai Dottori Commercialisti). Una recente sentenza della Seconda Sezione enuncia infatti in proposito il seguente principio di diritto:

“Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”

Questo si afferma nella Sentenza 5 maggio 2023, n. 11788 (Pres. D’Ascola, Rel. Scarpa) della seconda sezione, accogliendo un ricorso basato come unico motivo proprio sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 7 marzo 2018 n. 37, nonché delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate.

La Suprema Corte ricorda al riguardo la riformulazione, operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Com’è noto, l’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 dispone che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, (e dunque mediante regolamento a norma dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), “si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

Nella iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.

Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez. 6 – 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286).

Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.

Analogamente per i compensi per attività stragiudiziali, l’art. 19 del d.m. n. 55 del 2014 è stato riformulato nel senso che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”.

Nel senso dell’inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, si sono pronunciate già le ordinanze Cass. Sez. 6-2, 22 gennaio 2021, n. 1421; 13 aprile 2021, n. 9690 e 9691.

 

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