Commissioni per Istruttoria Veloce (CIV) e IRAP: il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte.

by AdminStudio

Il principale quotidiano economico nazionale ricorda, nel numero odierno, una recente ordinanza di rinvio pregiudiziale concernente una rilevante questione fiscale per il settore bancario.

L’ordinanza n. 307 del 20 ottobre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (Presidente e Relatore: Cardino) affronta una tematica di estrema rilevanza per il settore bancario: la sorte fiscale delle Commissioni per Istruttoria Veloce (CIV) ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il provvedimento si distingue per l’accurata ricostruzione del contrasto giurisprudenziale e per l’utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.) per dirimere un’incertezza che paralizza numerosi contenziosi.

Le CIV sono state introdotte per consentire alle banche di recuperare i costi istruttori derivanti dagli sconfinamenti dei clienti oltre il fido accordato. Dal lato amministrativo hanno queste caratteristiche:

  • Natura economica: Secondo l’art. 117-bis del T.U.B., queste commissioni devono essere determinate in misura fissa e commisurate ai costi mediamente sostenuti dall’istituto.
  • Collocazione contabile: Su indicazione della Banca d’Italia, le CIV non confluiscono tra le commissioni attive (Voce 40), ma sono allocate alla Voce 190 del Conto Economico (“Altri proventi di gestione”).

Il cuore del problema risiede nel coordinamento tra i criteri contabili e le regole di determinazione della base imponibile IRAP dettate dall’art. 6 del d.lgs. 446/1997.

La difesa della banca (Credit Agricole) sostiene che la base imponibile IRAP per gli intermediari finanziari sia formata da un elenco chiuso di voci. Poiché la Voce 190 non è citata nell’art. 6, comma 1, i proventi CIV dovrebbero restare esclusi dall’imposizione.

L’argomento della Correlazione (pro-Fisco): L’Agenzia delle Entrate evidenzia un paradosso: la banca deduce i costi del personale e le spese amministrative sostenuti per gestire lo sconfinamento (riducendo la base imponibile), ma non tassa il provento (la CIV) che serve proprio a coprire quegli stessi costi. Ciò violerebbe il principio di neutralità fiscale, creando un indebito vantaggio per l’istituto.

L’ordinanza scatta una fotografia di un sistema giudiziario diviso. Quanto ai due diversi orientamenti, abbiamo, in sintesi:

  • Orientamento favorevole all’inclusione: Alcune corti (es. Bologna, Cagliari, Oristano) ritengono che l’elenco delle voci rilevanti non sia esaustivo e che il principio di correlazione debba operare anche “infra-annualmente” per garantire coerenza al sistema.
  • Orientamento favorevole all’esclusione: Altre sentenze (es. Genova, Firenze, CTR Toscana) pongono l’accento sulla letteralità del dato normativo e sulla rigidità del principio di derivazione dal bilancio, ritenendo che il giudice non possa estendere l’imposta oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Prima di affrontare il merito, la Corte ha dovuto sciogliere un nodo procedurale sollevato dalla contribuente: l’eccezione di decadenza dei termini di accertamento per il periodo 2015. La Corte ha però ritenuto il motivo non fondato, convalidando l’utilizzo della data di protocollazione informatica (Sistema di Gestione Documentale) come prova della tempestiva emissione dell’atto entro il 31 dicembre 2020, in linea con le norme emergenziali post-COVID (art. 157, d.l. 34/2020).

In conclusione, data la frequenza della fattispecie e l’entità economica delle somme (solo nel caso in esame la maggiore imposta accertata complessiva supera i 400.000 euro), la Corte ligure ha sospeso il giudizio. Il quesito inviato alla Cassazione chiede di stabilire una volta per tutte se la CIV debba essere “attratta” a tassazione per ragioni sistematiche o se debba prevalere il rigoroso isolamento contabile della Voce 190.

 

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