Recepito dalla prassi l’orientamento della Corte di Giustizia emerso con la sentenza “Equoland” (commentata sul numero zero del nostro approfondimento dalla Dott.ssa Giada Bianchi).
Si trattava della pronuncia con cui la Corte di Giustizia Europea, sesta sezione, con la Sentenza resa nella causa c -272/13 del 17 Luglio 2014, relativa al procedimento Equoland Soc. Coop. Arl contro Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’ interpretazione dell’articolo 16 della Sesta direttiva 77/388/CEE, ha stabilito che in base al principio di neutralità dell’Iva una normativa nazionale non può imporre il pagamento dell’Iva all’importazione già regolarizzato mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
L’Agenzia delle Dogane con la circolare 16/D del 20 ottobre 2014 detta le regole derivanti dal predetto orientamento giurisprudenziale. Soprattutto in merito alle conseguenze sul contenzioso. In tale contesto si hanno
- a) Cause concluse con sentenza passata in giudicato, relativamente alle quali, ancorché le sentenze pronunciate possano oggi risultare in contrasto con il diritto dell’Unione europea alla luce dei principi contenuti nella sentenza in esame, non si ravvisa la possibilità di alcuna iniziativa in virtù del principio della intangibilità del giudicato nazionale.
- b) Cause pendenti e procedimenti in corso, nelle quali, in presenza di fattispecie comparabili in fatto ed in diritto alla vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia si interverrà in autotutela.
Nella sentenza in esame viene detto infatti che “da una giurisprudenza costante della Corte risulta che un versamento tardivo dell’IVA costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale” e che una frode “presuppone, da un lato, che l’operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale”.
Pertanto al ricorrere dei suddetti elementi, laddove non siano emersi profili di frode a danno dello Stato come sopra qualificati, gli Uffici delle Dogane provvederanno ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell’accertamento relativamente alla pretesa dell’IVA all’importazione gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito IVA, ma ivi contabilmente registrati a cura del depositario, per i quali l’imposta sia stata assolta nei modi previsti dall’art. 50-bis, comma 6, D.L. n.331/93, adottando le iniziative necessarie per l’abbandono del giudizio e per la promozione della compensazione tra le parti delle spese processuali, tenuto anche conto che l’adeguamento ai principi sanciti con la Sentenza della Corte di Giustizia comporta la modifica di posizioni finora avallate dalla giurisprudenza nazionale di legittimità.
Analoga iniziativa di autotutela verrà adottata per tutti gli atti ancora suscettibili di ricorso.
Gli Uffici delle Dogane provvederanno, invece, a coltivare il contenzioso limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione, rideterminando tuttavia, in via di autotutela e laddove ne ricorrano le condizioni, l’importo della sanzione irrogata secondo l’art. 13 del D.lgs 542/97 (30 per cento o meno in caso di regolarizzazione spontanea con ravvedimento).
