“Premesso che la prova dell’effettivo trasferimento della merce in uno Stato intracomunitario non doveva avvenire esclusivamente attraverso la produzione del modello CMR, la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, si è attenuta ai suddetti principi di diritto, nel ritenere che costituivano, in mancanza di un preciso documento attestante la ricezione della merce nel paese di destinazione, “fatti secondari” idonei a comprovare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale, le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l’avvenuta ricezione dei beni nello Stato intracomunitario di destinazione”.
Con quanto ribadito nell’Ordinanza n. 8727 dell’8 aprile 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Iofrida, Rel. Trinci) viene consolidato un orientamento giurisprudenziale di matrice sostanzialista in ordine all’onere probatorio gravante sul contribuente nelle cessioni intracomunitarie.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società, con il quale si contestava l’assenza di prova documentale circa l’effettiva movimentazione fisica di merci verso altri Stati membri dell’Unione Europea per l’anno d’imposta 2013. La controversia si è focalizzata sulla sufficienza probatoria di documenti alternativi al modello CMR, quali i timbri apposti dai cessionari sui documenti di trasporto (DDT) inviati ex post e le risultanze delle movimentazioni bancarie.
La Corte ha chiarito che né la Direttiva 2006/112/CE né la normativa nazionale (art. 41, D.L. n. 331/1993) impongono forme di prova legale, rinviando alla valutazione di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che i beni abbiano effettivamente lasciato il territorio dello Stato. Inoltre, come precisato dai Giudici, “l’amministrazione finanziaria non può pretendere di vincolare il contribuente alle prove documentali indicate nei propri regolamenti perché per questa via si introdurrebbe una prova legale tramite un atto amministrativo”.
Particolarmente rilevante è il richiamo operato dalla Suprema Corte alla recente giurisprudenza unionale (CGUE, C-639/24, Flo Veneer), la quale stabilisce che il diritto all’esenzione non può essere negato per il solo mancato rispetto di requisiti formali qualora le condizioni sostanziali della cessione siano soddisfatte. In quest’ottica, il principio di neutralità fiscale impone alle autorità nazionali di valutare globalmente il corredo probatorio prodotto, includendo “fatti secondari” e presunzioni semplici che, se dotate di precisione e concordanza, possono surrogare l’assenza del documento di trasporto internazionale.
I giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, hanno ribadito che, sebbene l’onere di provare i presupposti per la deroga al regime di territorialità IVA spetti al contribuente (Cass. 3603/2009; Cass. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), tale prova non è soggetta a un regime di tipicità assoluta. In assenza di prove documentali tipiche, come il modello CMR, assumono valore probatorio i cosiddetti “fatti secondari”, tra cui (come nella specie) la documentazione bancaria dei pagamenti e le attestazioni dei clienti tramite timbri apposti sui documenti di trasporto (DDT). È onere del giudice valutare liberamente, ex art. 116 c.p.c., la gravità e la precisione delle presunzioni offerte.
