L’ordinanza della Sezione Tributaria n. 9008 depositata il 10 aprile 2026 (Pres. Succio, Rel. D’Alessandro) riguarda la riqualificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’acquisto di pneumatici in magazzino a latere di un acquisto di ramo d’azienda includendo tale acquisto con fattura nel contratto di cessione, con conseguente recupero dell’IVA detratta dalla società acquirente e applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale in forza del principio di alternatività IVA/registro.
Già la Corte di merito aveva ritenuto che la cessione di costituisse un tutt’uno funzionale con la contestuale cessione di ramo d’azienda, sicché l’operazione ricadeva nell’ambito dell’art. 2, comma 3 (oggi 2, comma 2, lett. b), DPR 633/1972), che esclude le cessioni di azienda o di ramo d’azienda dal campo IVA, imponendo la sola imposta di registro proporzionale.
L’ordinanza si colloca nel solco di un importante revirement già compiutamente delineato in Cass. 12450/2024 secondo cui: IVA e imposta di registro hanno presupposti impositivi differenti; per l’IVA assume rilievo l’operazione economica in concreto realizzata (causa concreta, funzione economica); per l’imposta di registro rileva solo la natura dell’atto giuridico da registrare, desumibile dal suo tenore testuale, secondo il nuovo art. 20 TUR.
Da ciò la Corte deduce la “diversità degli accertamenti” e ne trae una conseguenza di rilievo: l’accertamento ai fini dell’imposta di registro non “refluisce” automaticamente sull’IVA; la valutazione IVA resta autonoma e può (anzi deve) essere svolta considerando il complessivo contesto economico, senza essere vincolata ai limiti probatori testuali di cui all’art. 20 TUR.
Questo passaggio è sistematicamente importante: secondo i Giudici di Legittimità l’art. 20 TUR, come riformato, è una norma interpretativa specifica dell’imposta di registro e non può “spalmarsi” sull’IVA, che ha una logica oggettivamente diversa. È coerente con la giurisprudenza che ha rimarcato la natura di imposta d’atto del registro (Corte cost. 158/2020 e 39/2021; Cass. 2677/2022; Cass. 27625/2021).
Tuttavia, sul piano critico, il rischio è quello di creare, nella prassi, un “doppio binario” eccessivamente disallineato con il risultato che per il registro, la qualificazione è strettamente testuale (salvo nesso testuale ex actis), mentre per l’IVA, la stessa sequenza negoziale viene valutata in base alla causa concreta e al complessivo assetto economico, con margini molto più ampi di apprezzamento fattuale.
L’ordinanza 9008/2026 consolida questa divergenza, ma non affronta la possibile frizione sistematica che ne deriva, soprattutto rispetto al principio di certezza e prevedibilità del prelievo.
Sul piano pratico ci si chiede che danno possa aver avuto l’Erario (quindi che interesse sia quello concreto in giudizio) una volta che la società acquirente il compendio aziendale abbia detratto un’IVA pagata al cedente. Sicuramente un fatto sarebbe quello di attrarre a registro il valore del magazzino, ma non è questo il tema del giudizio.
Se si recupera un’IVA pagata, anche per errore, si potrebbe configurare una doppia imposizione (cedente/cessionario) e comunque un arricchimento senza causa dell’AdE.
Sul punto dell’art. 163 TUIR, la Cassazione condivide però la tesi della CTR secondo cui non sussiste rischio di indebito arricchimento erariale: in caso di addebito di IVA non dovuta, il cessionario non ha diritto alla detrazione e può chiedere al cedente il rimborso dell’imposta versata in rivalsa; il cedente, a sua volta, può chiedere all’Erario il rimborso dell’IVA indebitamente versata.
Questa ricostruzione è coerente con la trama del sistema IVA (neutralità mediante meccanismo rivalsa-detrazione-rimborso), ma la motivazione resta relativamente sintetica e “dogmatica”: la Corte non considera affatto le possibili criticità operative (tempi di rimborso, onere probatorio, rischio di mancata azione del cedente) né le asimmetrie di posizione tra cedente e cessionario, che la dottrina spesso segnala. La critica che si può muovere è che il divieto di pluralità di imposizione ex art. 163 TUIR viene trattato quasi come una clausola di stile, neutralizzata dal semplice richiamo ai rimedi restitutori IVA, senza un reale bilanciamento tra esigenze di coerenza sistematica e tutela effettiva del contribuente.
In sintesi, l’ordinanza n. 9008/2026 presenta numerosi elementi di criticità:
- una certa tendenza a neutralizzare, attraverso formule di inammissibilità, questioni che avrebbero meritato un’analisi più articolata (divieto di doppia imposizione, confine tra cessione di beni e cessione di azienda);
- un uso “correttivo” della motivazione di merito che rischia di attenuare il messaggio di rigore del nuovo art. 20, lasciando margini di ambiguità sul ruolo dei collegamenti testuali;
- una limitata attenzione alle ricadute pratiche, in termini di neutralità IVA e di effettività delle garanzie del contribuente, dell’opzione per la qualificazione come cessione di ramo d’azienda del magazzino con ricadute pratiche su un tributo che dovrebbe essere neutro.
In prospettiva sistematica, l’ordinanza consolida il recente quadro interpretativo, ma al prezzo di un elevato affidamento sull’apprezzamento di fatto del giudice di merito che deve collocare l’operazione nel comparto IVA o registro.
