Con ordinanza n. 539 del 11 gennaio 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Fasano) si pronuncia circa la corretta determinazione dell’imposta di registro in ipotesi di cessione di azienda con pagamento del prezzo in parte mediante accollo del mutuo.
Nei fatti il contribuente adempiva all’obbligazione tributaria, determinando la base imponibile sottraendo dal valore complessivo (il prezzo di vendita) il mutuo accollato. L’Ufficio, invece, (richiamando l’art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 secondo cui i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte, per effetto dell’atto, concorrono a formare la base imponibile) notificava avviso di liquidazione recuperando a tassazione anche il prezzo del mutuo. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, mentre la CTR riformando la decisione di primo grado accoglieva le doglianze dell’Ufficio. Da qui il ricorso per cassazione col quale il contribuente denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 51, comma 4,23 comma 2 e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Come ricordato dalla Corte nel sistema dell’imposta di registro, “il calcolo della base imponibile, previsto dall’art. 51, comma 4, T.U.R., è effettuato in base alla c.d. valorizzazione al netto delle passività aziendali, basandosi sull’assunto che le passività aziendali vengono normalmente prese in carico dal concessionario”. Tale norma deve essere però letta in combinato disposto con l’art. 43, comma 2, T.U.R. secondo cui gli oneri e le passività che si accolla il concessionario per effetto della vendita costituiscono parte del corrispettivo (gli oneri e le passività che, per effetto della vendita, saranno caricati al concessionario rappresentano un vantaggio ulteriore che il cedente consegue dalla cessione). D’altro canto le suddette disposizioni vanno lette anche tenendo conto dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente l’esonero espresso da autonoma imposizione di accolli di debiti connessi ad una cessione, in quanto già tassati sotto forma di corrispettivo della cessione, essendo inclusi nel calcolo della base imponibile.
Come sancito dai Giudici di Legittimità dunque “mentre le passività aziendali di cui all’art. 2560 c.c., inerenti all’esercizio di attività di impresa, vanno scomputate dal calcolo della base imponibile, gli accolli di debiti diversi vanno, invece, inseriti nel medesimo calcolo”.
Con la pronuncia n. 10218 del 2016, la Corte aveva già distinto tra passività inerenti all’azienda e passività non inerenti ai fini della determinazione della base imponibile: le prime sarebbero deducibili, mentre le seconde, per le quali sia accertata l’estraneità all’azienda, costituirebbero un’ipotesi di accollo da parte del concessionario del debito del cedente, di guisa che tale accollo rappresenterebbe una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato dalle parti.
La Corte, accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i giudici di appello avessero omesso di valutare se il mutuo accollato dall’acquirente fosse inerente all’attività di impresa ha dunque cassato la sentenza impugnata rinviando la causa ad altra Commissione Provinciale.
