Cartella di pagamento nulla in caso di riferimento errato ad un atto prodromico, quando ciò limita il diritto di difesa.

by Luca Mariotti

Ancora una ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione VI, n. 18224 dell’11 luglio 2018, Pres. Iacobellis Rel. Conti) da collocare nel filone dell’obbligo di motivazione di tutti gli atti impositivi, cartelle di pagamento incluse.

In questo caso la CTR aveva ritenuto viziato l’atto impugnato (cartella) che, nell’indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d’irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente.

La Corte ricorda che precedente giurisprudenza ha ritenuto che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece una effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente -cfr.Cass.9778/2017-.

Nello specifico l’Agenzia sostiene che la precedente regolare notifica, fatta al contribuente, di altra comunicazione di irregolarità anche se diversa da quella indicata in cartella e mai posta a conoscenza della parte, non inficerebbe la motivazione dell’atto impugnato.

Tale prospettiva secondo la Corte non risulta convincente, visto che, per stessa ammissione dell’ufficio, in esito alla comunicazione ritualmente inviata, il contribuente aveva allegato documenti che avevano indotto l’ufficio a ridurre l’originaria pretesa ipotizzata.

Tanto è sufficiente per ritenere che la mancata indicazione in cartella della seconda comunicazione di irregolarità abbia realmente inciso sul diritto di difesa, contenendo la stessa le ragioni poste a fondamento della cartella, non esternate nell’atto.

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