Nell’ordinanza n. 32062 del 12 dicembre 2024 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Paolitto, Rel. Dell’Orfano) merita attenzione un passaggio al punto quarto della motivazione, nel quale, in relazione ad un provvedimento di fermo amministrativo, si indaga l’applicabilità del principio di proporzionalità.
Va ricordato, al riguardo, che si tratta di un canone di ragionevolezza illustrato nell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Detto principio mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell’Unione europea (Unione) entro certi limiti.
In virtù esso, le misure della pubblica amministrazione in ambito eurounitario
- devono essere idonee a conseguire il fine desiderato;
- devono essere necessarie per conseguire il fine desiderato;
- non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere (proporzionalità in senso stretto).
Il principio, declinato in ambito sanzionatorio da Corte Cost. 43/2023 è oggi inserito, in questo ambito all’articolo 7 del decreto 472/97 e come principio generale nell’articolo 10-ter dello Statuto del Contribuente.
La Corte ricorda che in materia di fermo amministrativo, la propria giurisprudenza precedente ha affermato che è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017).
Nell’ordinanza tuttavia il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni.
Viene pertanto posto in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’ interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato;
Infatti “sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell’Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l’esercizio dell’azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri” (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
In particolare, secondo i Giudici di Legittimità, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti.
Ed in questo la Cassazione compie una operazione sicuramente migliore sotto il profilo interpretativo di quanto fatto dalla Consulta che aveva determinato in ambito sanzionatorio un discutibilissimo allineamento di portata generale tra la “obiettiva sproporzione” della sanzione e la riduzione della stessa alla metà (oggi 25%) del minimo (art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/97).
I predetti principi valgono, secondo la Corte, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell’azione del legislatore e dell’Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l’art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. 2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. 3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”).
Viene inoltre evidenziato che in base all’art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”.
Dunque anche la scelta da parte dell’agente della riscossione circa l’adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) deve rispettare tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione.
Tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo.
Tutta questa premessa, oggettivamente lineare e coerente, per una conclusione che lascia un tantino interdetti:
“nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che, a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un’autovettura del valore di circa Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un’evidente sproporzione tra l’importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa”
Quindi non vi sarebbe sproporzione tra un pignoramento di 30 mila euro a fronte di un debito di 3 mila. Non sono tuttavia chiari i motivi, che a ben vedere non ci sono affatto.
Né la conclusione sembra coerente con le premesse, che sono tuttavia da portare all’attenzione dei nostri lettori.