Beneficium excussionis: nella riscossione verso i soci di s.n.c. l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione Finanziaria.

by AdminStudio

Con l’ordinanza n. 3666 del 18 febbraio 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Luciotti) affronta una questione di rilevante interesse in materia di riscossione tributaria e responsabilità dei soci di società di persone, focalizzandosi sul corretto esercizio del beneficium excussionis previsto dall’articolo 2304 del codice civile.

In particolare, la decisione ribadisce la natura sussidiaria della responsabilità dei soci di s.n.c., impedendo al fisco di agire direttamente verso i singoli senza aver prima tentato, o provato l’inutilità di tentare, il recupero presso il soggetto che ha realizzato il presupposto d’imposta.

Nei fatti la vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a una socia di una s.n.c. in liquidazione per debiti tributari riferibili alla compagine sociale. Inizialmente, i giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente ritenendo che la contestazione del diritto a procedere a esecuzione dovesse essere fatta valere esclusivamente attraverso l’opposizione agli atti esecutivi secondo le norme del codice di procedura civile, e non tramite l’impugnazione diretta della cartella per vizi di legittimità.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ribalta questa impostazione, accogliendo il ricorso della socia e riaffermando un principio nomofilattico consolidato dalle Sezioni Unite.

Come chiarito dai Giudici “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”.

Il punto nodale della decisione risiede nel riconoscimento della facoltà del socio di eccepire la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale proprio in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

La Corte chiarisce che il riparto dell’onere probatorio varia drasticamente a seconda della tipologia societaria coinvolta: mentre nelle società semplici spetta al socio provare l’esistenza di beni sociali su cui il creditore possa soddisfarsi, nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice l’onere è invertito.

È infatti l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio della società prima di poter legittimamente aggredire il patrimonio personale del socio sussidiariamente responsabile. Tale prova da parte del creditore può essere omessa solo qualora l’incapienza risulti già certa e dimostrata “aliunde”, come nel caso di avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia è stata cassata proprio perché i giudici d’appello non si erano attenuti a questi criteri, omettendo di verificare se l’Agenzia delle Entrate avesse effettivamente assolto al proprio onere probatorio circa l’insufficienza dei beni sociali.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481