Beneficium excusiossionis del socio di s.n.c. (ex art. 2304 c.c.): l’amministrazione creditrice deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito

by admintrib

“Laddove il socio di una società in nome collettivo impugni la cartella esattoriale notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, l’amministrazione creditrice deve provare l’insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, comportando il relativo difetto di prova il rigetto del ricorso per mancato assolvimento del relativo onere, che grava sul creditore”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 25559 del 31 agosto 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Cortesi).

Nei fatti il concessionario della riscossione notificava ad un socio di una s.n.c. una cartella di pagamento quale coobbligato in solido al pagamento delle somme dovute all’Erario dalla s.n.c., quest’ultima destinataria di avvisi di accertamento per omesso versamento di Ilor e Iva negli anni 1995 e 1996. In seguito agli alterni esiti in CTP e CTR ricorreva in Cassazione il socio facendo valere il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (ex art. 2304 c.c.) e lamentando in particolare: a) che la cartella di pagamento doveva essergli notificata solo dopo l’infruttuoso esperimento di un tentativo di esecuzione sul patrimonio della società; b) la nullità di ogni atto impositivo notificato al socio senza preventivo e concreto tentativo di riscossione del credito nei confronti della società; c) che la prova dell’incapienza del patrimonio della società non potesse essere fornita mediante la sola produzione del verbale di un pignoramento negativo presso terzi.

La Corte, dando continuità al suesposto principio (cfr. SS.UU sent. 28709/2020), ha dunque accolto il ricorso osservando come la CTR si fosse limitata a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’amministrazione per effetto della produzione, da parte di quest’ultima, di un verbale negativo di pignoramento presso terzi (segnatamente eseguito presso un istituto bancario).

Secondo i Giudici di Legittimità infatti siffatta produzione risulta inidonea a far ritenere certa, o quantomeno verosimile, l’incapienza del patrimonio societario, ben potendo una società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1040/2009; Cass. n. 11291/1990; Cass. n. 2647/1987; cfr. Cass. n. 5136/2011).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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