“In tema di agevolazioni tributarie, l’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che il diritto ai benefici prima casa spetti al compratore che dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Ne consegue che ha diritto alla suddetta agevolazione chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato”.
Questo il principio di diritto sancito con ordinanza n. 24701 (Pres. Perrino, Rel. Socci) del 13 settembre 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti un contribuente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione (revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione).
Come ricordato dalla Corte la circostanza che il contribuente avesse già goduto dell’agevolazione per un altro acquisto (e pure se l’intera operazione fosse preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione) non esclude l’agevolazione per un successivo acquisto.
I Giudici, accolto il ricorso, hanno quindi ritenuto dovuta l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, in quanto l’altro immobile precedentemente acquisto (sempre con le agevolazioni prima casa) al momento del rogito era classificato al catasto quale studio professionale A10, non idoneo ad abitazione. Diversamente, come specificato dalla Corte, l’Ufficio avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio della destinazione e revocare i benefici concessi per il primo acquisto (la modifica di destinazione d’uso determina la revoca dei benefici).