Avviso bonario obbligatorio per la liquidazione di imposte su redditi a tassazione separata.

by Luca Mariotti

In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questo il principio evidenziato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14544.

Il comma 412 citato infatti prevede una procedura codificata per i redditi a tassazione separata. Letteralmente: Comma 212. (Comunicazione dell’esito  dell’attività  di  liquidazione)  – “ In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio  2000,  n.  212, l’Agenzia delle  entrate  comunica  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento  ai  contribuenti  l’esito   dell’attività   di   liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni, relativamente ai  redditi  soggetti  a  tassazione  separata”.

Su questa norma poggia quindi l’obbligo evidenziato nella sentenza, prescindendo quindi dalle condizioni di incertezza richiamate dall’articolo 6 dello Statuto.

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