A partire dal 1° ottobre 2011, l’Art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011), norma rubricata “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”, ha introdotto il cosiddetto accertamento esecutivo. Esso viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per richiedere il pagamento delle imposte a seguito di accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva a partire dal periodo di imposta 2007.
L’articolo 6, comma 3 del DL 22.10.2016 n. 193 (convertito nella Legge 225/2016) ha inserito nella cosiddetta “rottamazione” insieme alle cartelle di pagamento anche gli accertamenti esecutivi che sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
Poiché la data di affidamento non è nota al contribuente l’articolo 3, comma 3-ter prevede che l’agente della riscossione doveva comunicarla, con posta ordinaria, al contribuente entro il 28 febbraio 2017.
Bene. Ciò premesso è interessante osservare come in un giudizio per Cassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate e conclusosi con un rigetto del ricorso per una questione motivazionale non idoneamente argomentata, il contribuente, parte resistente nel giudizio, avesse chiesto il rinvio per poter aderire alla “rottamazione”.
Tale richiesta viene respinta dalla Corte, poiché il giudizio in oggetto, riguardante un avviso di accertamento non esecutivo (emesso prima del 1.10.2011), non è interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, comprensivi delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi.
Si veda al riguardo l’allegata sentenza n. 5951 della quinta sezione del 8 marzo 2017 (Pres. Virgilio Biagio, Rel. Locatelli Giuseppe).