“Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”. Questo il principio di …
Con sentenza n. 9170 (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) del 5 aprile 2024 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione chiarisce che quanto disposto dall’ …
“Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all’articolo …
Interessante principio di diritto quello enunciato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 4 aprile 2024, n. 8810 (Pres. Crucitti, Rel. De Rosa). …
“La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell’amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. …