Approvati tre decreti della riforma fiscale.

by Luca Mariotti

Il Consiglio dei Ministri di ieri, 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva gli schemi di decreto relativi agli interpelli e al contenzioso tributario, alla riscossione delle imposte e alle sanzioni penali e amministrative.

Interpelli e contenzioso tributario.

Per quanto riguarda i nuovi interpelli si profilano procedure comuni a tutti. Alcuni di essi diventano facoltativi e non più obbligatori. Ma attenzione poiché ci sono casi in cui si profila un dovere di segnalazione in dichiarazione dei redditi di alcuni elementi significativi, pena sanzioni. L’idea di fondo è quella di migliorare la collaborazione tra Fisco e contribuenti attraverso anche una maggiore trasparenza e alle segnalazioni da effettuare direttamente in dichiarazione.

Per ciò che riguarda le modifiche al processo tributario, vi sono vari profili da segnalare. Innanzitutto l’esecutività immediata delle sentenze in caso di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme fino a 10mila euro: norma che entrerà in vigore dal 1° giugno 2016.
La procedura di reclamo mediazione prevista a oggi obbligatoriamente per gli atti emessi dall’agenzia delle Entrate sarà estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori, nonché dagli agenti della riscossione (Equitalia) e dai cosiddetti concessionari locali. Gli avvisi di classamento con cui l’ufficio provinciale Territorio dell’agenzia delle Entrate rettifica il classamento di un immobile, pur essendo atti di valore indeterminabile, saranno impugnabili mediante reclamo. Le sanzioni saranno ridotte, in caso di accordo del 35% del minimo edittale.
Dal 1° gennaio 2016 sarà possibile conciliare la lite non più entro il termine della prima udienza di trattazione della controversia dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ma entro il termine di trattazione dell’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Se invece l’accordo avverrà nel secondo grado di giudizio, le sanzioni saranno ridotte nella misura del 50% del minimo. Inoltre, con la nuova conciliazione giudiziale non solo potranno continuare a essere definite le vertenze soggette alla giurisdizione tributaria aventi per oggetto tutti i tributi, quali imposte sui redditi, Iva, Irap, tributi locali, contributi consortili, tasse di concessione governativa, ma anche le controversie per cui è obbligatoria la procedura di reclamo mediazione.

 

Sanzioni penali e amministrative.

Il decreto di riforma delle sanzioni penali e amministrative prevede che le novità relative alle sanzioni penali per i reati fiscali entreranno in vigore nel momento stesso di entrata in vigore del Decreto, ovvero dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; le nuove sanzioni amministrative, invece, entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2017.

Per quanto attiene ai reati, con riferimento al reato di dichiarazione infedele si prevede un innalzamento da 50 mila a 150 mila euro della soglia di punibilità riferita all’ammontare dell’imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Relativamente al reato di omesso versamento dell’IVA il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Sul lato delle sanzioni amministrative il decreto prevede una generale diminuzione delle sanzioni amministrative per tutte quelle violazioni meno pericolose. Si cerca quindi di dare attuazione al principio di proporzionalità che modula la sanzione amministrativa sull’effettiva gravità dei comportamenti. Si mantiene invece una sanzione repressiva per tutte le violazioni caratterizzate da un intento fraudolento.

In tema di reverse charge, il decreto – intervenendo sull’articolo 6 del Dlgs 471/97 – riscrive integralmente i commi da 9 bis a 9 bis3. La sanzione proporzionale, dal 90 al 180% dell’imposta, si applicherà solo per le fattispecie in cui le violazioni compiute creeranno un’effettivo danno erariale.

 

Riscossione.

Venendo al decreto sulla riscossione ci saranno rateazioni più lunghe degli avvisi bonari e degli atti di accertamento. Ugualmente avremo la rimessione in termini nelle dilazioni con l’agente della riscossione, anche per quelle scadute nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore della riforma. La decadenza dalla rateazione si avrà con cinque rate non pagate e non più con otto. Anche se è previsto l’istituto del lieve inadempimento per chi paga la prima rata o la rata unica con un ritardo non superiore a 7 giorni o quando l’omissione relativa ad una delle altre rate non supera il 3% della stessa ovvero comunque 10.000 euro. In tale eventualità, la rateazione resta salva.

Sono previste novità sugli accertamenti esecutivi e in materia di sospensione legale della riscossione.
Le dilazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento sono allineati nella durata minima a 8 rate trimestrali, mentre il periodo massimo resta di 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari e passa a 16 rate trimestrali (da 12) per gli atti di accertamento.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo