L’ Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22094 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel quale venivano tra l’altro dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale risultava che il plico con l’appello dell’Agenzia fosse stato ricevuto dal destinatario dell’atto “il giorno successivo alla scadenza dell’appello”.
Non potendo quindi documentare la spedizione nei termini, la ricorrente deduceva che, se l’atto era stato ricevuto il giorno successivo alla scadenza, chiaramente esso era stato spedito nei termini.
Ma i Giudici di Legittimità non aderiscono a tale lettura. Per la Corte infatti “la data di spedizione del piego raccomandato deve essere fornita mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità presso l’ufficio postale (Cass. n. 3811 del 2014) e non mediante presunzioni, come invece pretende la ricorrente”.
Non è neppure sufficiente a fornire la prova della tempestiva spedizione la distinta delle raccomandate prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Essa “non è utile a superare la predetta prova di resistenza, mancando sulla stessa il timbro dell’ufficio postale accettante (Cass. n. 22878 del 2017, Cass. n. 7312 del 2016 e n. 24568 del 2014)”.