“Il principio da cui desumere l’impugnabilità di un atto si ricava dall’assioma che un atto che abbia contenuto impositivo, anche se non è assimilabile ad alcuna delle categorie previste dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere privato di tutela giurisdizionale”.
Con ordinanza n. 26523 del 8 settembre 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Crivelli) ha riaffermato l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui il contribuente può proporre ricorso avverso atti anche non specificamente indicati nel novero pur tassativo di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Nei fatti una contribuente, socia di una s.a.s., dichiarava per l’anno 2009 un reddito di partecipazione pari ad euro 238.538,00, ma a causa del gravissimo ritardo con cui i corrispettivi erano stati pagati alla società non versava l’imposta, non disponendo della necessaria liquidità. La contribuente, in data 12 febbraio 2013, riceveva la notifica di una comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avverso la quale presentava istanza di annullamento in autotutela, cui però l’Agenzia non dava seguito. Successivamente, in data 5 giugno 2013, riceveva la notifica di una cartella di pagamento per l’importo di euro 117.168,11. La contribuente proponeva così ricorso avverso la cartella di pagamento: la CTP ne riteneva l’inammissibilità per tardività, in quanto il ricorso si sarebbe ad avviso dei giudici dovuto proporre avverso la precedente comunicazione di irregolarità; la CTR, adita in sede di appello, confermava la decisione di primo grado. La contribuente quindi proponeva ricorso in cassazione deducendo la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
I Giudici di Legittimità hanno ricordato come “questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte affermato che l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle “categorie” a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici, o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici”.
Come evidenziato dalla Corte “all’affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell’atto non espressamente indicato dall’articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l’impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’articolo menzionato, perché l’impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza (operante solo se normativamente prevista) per il caso in cui essa non venga esercitata” (in tal senso, v. Cass., Sez. 5, n. 2616 dell’11/02/2015; Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Cass., Sez. 5, n. 11471 dell’11/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 1230 del 21/01/2020).
La Corte, accolto il ricorso della contribuente, ha dunque confermato come i suesposti principi risultano affermati anche con specifico riferimento alla comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
