Già abbiamo inserito nelle news delle scorse settimane il riferimento ad una sentenza della Sezione Tributaria (10 settembre 2014 n. 19074) in cui è stata affrontata, con esito negativo per l’accertamento, la questione se sia fondato un accertamento induttivo determinato “per media semplice” (anziché ponderata).
Adesso la Sentenza 01 ottobre 2014, n. 20709 ripropone lo stesso problema con identico esito.
Il caso è quello di un accertamento analitico-induttivo fondato su medie semplici dei prezzi di acquisto e percentuali di ricarico determinate per “macrocategorie”.
La Corte osserva, al riguardo, che, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai dell’art. 39, comma primo, lett. d) , del d.P.R. del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi (Cass. nn. 6849/2009; 7871/2012; 27488/2013).
E tuttavia, proprio in quanto, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti, non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento. E neppure si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass. nn. 6849/2009; 13319/2011; 3197/2013).
Per di più, nella fattispecie in esame, la determinazione del ricarico è avvenuta mediante raggruppamento delle merci in sei “macrocategorie” – in ordine alla cui formazione, con riferimento alla scelta dei prodotti da includervi, non risulta, dall’impugnata sentenza, che 1′ Ufficio abbia fornito indicazione alcuna – ed in ciascuna delle quali sono stati individuati solo dieci prodotti.
