Ammortamento deducibile anche nell’anno in cui il bene non è stato utilizzato nel processo produttivo. L’inerenza va riferita all’attività economica e non al singolo rapporto costo/ricavo.

by Luca Mariotti

Sulla linea di un recente ma ormai consolidato orientamento della Corte in tema di inerenza va a collocarsi l’Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10902  della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. Guida). Il Collegio svolge una approfondita analisi in tema di inerenza dei costi con riferimento alla tesi dell’Agenzia delle Entrate la quale contestava la deducibilità della quota d’ammortamento di un bene strumentale che risultava non fosse funzionante nell’anno specifico. Tesi che aveva prevalso in CTR.

La Corte ribalta però l’esito del giudizio.

Ricorda come la sentenza impugnata affermi che, in base alla disciplina tributaria, ai fini della determinazione del reddito fiscalmente rilevante, è possibile fruire della deduzione dei soli costi che abbiano concorso a realizzare i ricavi, donde la necessità, in taluni casi, di rettificare l’utile civilistico.

Tuttavia, è altresì vero che sul versante delle sentenze di cassazione, si rileva che, diversamente da quanto asserisce la CTR, non è l’inerenza o meno del costo il discrimine tra deducibilità e indeducibilità della quota di ammortamento di un bene strumentale (o immobilizzazione materiale), il cui utilizzo sia stato interrotto per factum principis; secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/05/2018, n. 13588), che il Collegio afferma di condividere, in tema di deducibilità dei costi, l’inerenza, desumibile dall’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo e attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.

In questa chiave il costo del bene strumentale, registrato in bilancio in seguito alla sua acquisizione, e annualmente ammortizzabile nell’arco temporale della sua “vita utile”, è senz’altro “inerente”, per l’intrinseca potenzialità produttiva del bene medesimo, anche quando, per un fattore fortuito, ne sia temporaneamente impedito l’utilizzo.

In sintesi, le variazioni obbligatorie rispetto al conto economico non possono che essere unicamente quelle previste in esecuzione delle disposizioni del TUIR (sezione I, capo II, titolo II), come stabilisce esplicitamente il primo periodo dell’art. 83, TUIR; gli artt. 102, 102-bis, 103 e 104, TUIR, pongono sì misure, soprattutto quantitative, per l’imputazione delle quote di ammortamento, di cui la più rilevante è il rispetto del d.m. 31.12.1988 sui coefficienti d’ammortamento.

Nessuna norma prevede, invece, l’interruzione dell’ammortamento a causa della sospensione temporanea dell’attività produttiva, meno che mai se disposta per l’effetto temporaneo di un factum principis, estraneo a scelte imprenditoriali volontarie; ribadita, quindi, l’irrilevanza della sopravvenuta “non inerenza” del costo, il fulcro della complessa analisi è rappresentato dalle regole, recepite dal codice civile, di gestione dell’impresa nel rispetto del c.d. going concern, cioè la “funzione economica” dell’elemento considerato, per il vecchio testo dell’art. 2423-bis, primo comma, n. 1, cod. civ., ovvero, con maggiore precisione, “la prospettiva della continuazione dell’attività” (secondo l’ultima versione della norma), nonché i “criteri di valutazione (che) non possono essere modificati da un esercizio all’altro” (art. 2423-bis, primo comma, n. 6, cod. civ.).

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