Alle Sezioni Unite le modalità di recupero del credito da dichiarazione omessa.

by Luca Mariotti

 

Il credito da dichiarazione omessa e le sue modalità di (eventuale) recupero hanno alimentato vent’anni di giurisprudenza e di prassi.

Malgrado la questione sia stata di fatto quasi risolta dalla Circolare 21/E del 25 giugno 2013 dell’Agenzia (con un dubbio non da poco per la verità in tema di sanzioni irrogate, ma almeno con una procedura non complessa di recupero del credito), i rovesci in giudizio per l’Agenzia sono continuati.

Cioè, mentre si componeva nella prassi una prospettazione basata sulla procedura di controllo formale di cui al 54-bis del decreto IVA e 36-bis nel caso di imposte dirette, si apriva un nuovo filone giurisprudenziale, autorevolissimo ed in continuità con molte precedenti massime, che, invece che avallare la “bonaria” definizione del credito con la procedura di liquidazione (e quindi da ultimo con i “bonari” preavvisi di irregolarità), affermava che non si possono,  a contrario, risolvere con mere procedure di liquidazione,  questioni  meramente giuridiche   o   riguardanti   atti diversi  dalla  dichiarazione  stessa senza   previamente   contestare   al contribuente   il   relativo accertamento  con il prescritto avviso. 

La questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni unite con l’Ordinanza interlocutoria n. 22902, depositata il 29 ottobre 2014.

La Suprema corte ha rilevato infatti che sulla questione si sono creati due distinti indirizzi interpretativi, uno che ammette la procedura del controllo automatizzato (quella prescritta da sempre dall’Agenzia, incluse le ultime circolari di “apertura”). L’altro  invece, come detto sopra, ritiene che la negazione della detrazione di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al puro e semplice controllo cartolare, necessitando invece di un atto di accertamento vero e proprio.

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