Con l’ordinanza n. 24432 del 17 novembre 2014, la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha sottopone al Primo Presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la risoluzione di un procedimento concernente l’applicazione dell’IVA sui compensi di un architetto percepiti anni dopo la cessazione dell’attività.
Normativamente infatti l’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo qualora non sia stata comunque emessa fattura al momento della richiesta del compenso al cliente. Quindi resterebbe non dovuta, sul piano squisitamente normativo, l’iva sui compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività che non andrebbe addebitata al cliente. Non esiste infatti per i professionisti una norma omologa all’art 35 e 35-bis che prevedono, nel cesao delle imprese, obblighi in capo ai liquidatori o agli eredi.
La direttiva n. 2006/112/CE, tuttavia, non avallerebbe espressamente questa impostazione del diritto interno prevedendo (artt. 63-66) che le norme interne possano differire l’obbligo di addebitare il tributo, derogando ai principi generali. Non si parla di una eliminazione dell’esazione del tributo.
Nella giurisprudenza della Corte non ci sono per la verità molti precedenti. Si richiama la prassi dell’Agenzia più recente in cui si menziona il fatto che non si avrebbe cessazione sino a che non sono ultimate le procedure di liquidazione. Se si adottasse tale impostazione, però si andrebbe oltre il disposto normativo i quanto i predetti artt. 35 e 35-bis non si applicano ai professionisti.
L’Ordinanza auspica quindi un rinvio alle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente per una precisazione migliore, soprattutto, di cosa debba intendersi per cessazione di attività a fini iva per i professionisti.
