Agevolazioni prima casa: il vigile del fuoco non è equiparabile alle forze armate relativamente dall’esonero rispetto all’obbligo di residenza nel comune

by admintrib

L’articolo 66 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 rubricato “Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia” prevede che ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita’ abitative non di lusso, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non é richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa.

L’interpretazione di questa regola nel caso di un Vigile del Fuoco viene esaminato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4839 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. La Torre).

Nel caso esaminato la CTR aveva ritenuto che il contribuente, in quanto appartenente al corpo dei VV.FF., fosse esentato dall’obbligo di trasferimento nel Comune ove era ubicato l’immobile.

Ma per i Giudici di Legittimità l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco fosse equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art.66 della L. 342/2000. Si tratta pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo attribuisce il beneficio all’acquirente dell’immobile appartenente a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia).

Infatti per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933 del 2013, da ultimo Cass. 28055/2021), in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.

 

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