Agevolazioni fiscali per gli investimenti: il principio generale vuole che siano agevolati i costi sostenuti. Non si decade dai vantaggi fiscali in caso di pratica di rimborso presentata dopo l’abrogazione della disciplina agevolatrice.

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28398 (Pres. Crucitti, Rel. Fracanzani), precisa i termini di fruizione, attraverso istanza di rimborso, delle agevolazioni fiscali in tema di investimenti delle imprese. Nello specifico la società ricorrente contestava che fosse stata ritenuta improponibile la domanda di rimborso una volta che la legge contenente l’agevolazione fosse stata abrogata. Si affermava, all’opposto, che la detassazione spetti per gli investimenti effettuati nel periodo di vigenza dell’agevolazione, in disparte il momento in cui è stato richiesto il rimborso.

A giudizio della Corte l’abrogazione di una disciplina agevolatrice non comporta l’automatico venir meno del diritto al benefico fiscale, quando inerisca ad un investimento già effettuato al momento dell’abrogazione.

Sul punto specifico si è già pronunciata la stessa Suprema Corte di legittimità, affermando che il momento di avvio del procedimento non debba essere inteso come quello riferito al rimborso, ma quello all’effettuazione dell’investimento.

Ed infatti, si è affermato che in tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento – rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 (conv. con L. n. 134 del 2012) – è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell’esborso dei “costi direttamente imputabili al prodotto”, di cui all’art. 2426, comma 1, c.c. e, correlativamente, dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR (cfr. Cass. T., n. 20099/2025; n. 9918/2025).

Più precisamente, era già stato affermato che in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’abrogazione dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della L. n. 388 del 2000, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012, non si applica agli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, poiché il beneficio era fruibile solo attraverso la variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzazione dell’investimento, senza necessità di un’istanza rivolta all’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. T., n. 3451/2025).

Il motivo è ritenuto pertanto fondato e meritevole di accoglimento.

 

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