Affidamento e obiettiva incertezza: un po’ di confusione.

by Luca Mariotti

La sentenza della Corte di Cassazione del 7 ottobre 2015 n. 20058 considera il caso di un contribuente che si è opposto in tutti i gradi della giurisdizione tributaria alla irrogazione a suo carico delle sanzioni per mancato riconoscimento dei cosiddetti benefici prima casa.

Il primo ordine di motivi investe l’operato del notaio rogante. Il contribuente deduce di aver prospettato al notaio la propria personale situazione e di aver esibito, al momento del rogito, tutta la documentazione in suo possesso afferente i dati catastali dell’immobile, la superficie del bene e la configurazione urbanistica. Assume di aver indicato alla commissione tributaria che l’atto era stato stipulato sol regime agevolativo in base de quanto all’uopo assicurato dal notaio rogante, in ordine alla pacifica applicabilità dei benefici. Si evidenzierebbe quindi, per il contribuente, un affidamento incolpevole rispetto all’operato e alla competenza del Notaio.

L’altra questione riguarda invece la condizione di oggettiva incertezza nell’applicazione della norma tributaria ravvisandola nell’evoluzione interpretativa che aveva caratterizzato l’istituto, atteso che l’originaria prassi amministrativa, ancora nell’anno 2004, considerava il requisito oggettivo della vendita in base al criterio della categoria catastale. Tale prassi era mutata solo a seguito della circ. min. n. 38/E dell’anno 2005 che, quanto alle condizioni di lusso dell’immobile, onde escludere il beneficio fiscale, aveva invitato gli uffici a riconsiderare i requisiti oggettivi alla luce del DM 2-8-1969.

La Corte svolge le proprie considerazioni sulla prima prospettazione motivando (forse un po’ troppo alla lettera) sul termine “affidamento”. Nell’accezione dell’articolo 10 dello “Statuto del contribuente” esclude quindi che l’affidamento possa configurarsi al di fuori dell’interpretazione fatta dalla prassi e, soggettivamente, dai rapporti con l’Amministrazione. Non può richiamarsi a tale previsione un errore che nasca nel rapporto professionale con i consulenti, notaio incluso.

Riguardo alla questione dell’obiettiva incertezza, la Corte precisa invece che l’orientamento interpretativo da parte dei Giudici riguardo alle norme richiamate fosse già consolidato all’epoca dell’atto che è stato oggetto di liquidazione.

Probabilmente l’affidamento ex art. 10 L. 212/2000 non c’entra nulla con la questione, a prescindere da chi lo abbia in qualche modo invocato. C’entrerebbe invece il principio di colpevolezza di cui all’articolo 5 del D.Lgs 472/97 secondo cui nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, in ossequio al criterio di personalità alla base della riforma Occorreva forse un approfondimento, che non pare esservi stato, sull’effettivo “affidamento” in termini professionali all’opera del notaio che, qualora dimostrato, avrebbe dovuto rendere inapplicabile la sanzione sul contribuente. Anche in ossequio a quanto prevede l’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 472/97. Tale norma, allo scopo evidente di non rendere necessaria una complessa istruttoria ogni volta che vada comminata una sanzione,  stabilisce  “fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”. Fino a prova contraria, appunto.

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