Nel contesto di un accertamento con metodo sintetico non può essere considerato come incremento patrimoniale per l’intero prezzo pagato da parte acquirente la semplice intestazione della nuda proprietà. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20 gennaio 2016 n. 930.
Secondo i Giudici nella vicenda è che il contribuente abbia acquistato esclusivamente la nuda proprietà dell’immobile (appartamento) in questione, con contestuale costituzione di usufrutto a favore di un terzo.
Questo è, pertanto, l’unico fatto certo idoneo ad abilitare l’Ufficio alla determinazione in via sintetica del reddito in base a spese per incrementi patrimoniali, ai sensi dell’art. 38, commi quarto e quinto, del D.P.R. n. 600 del 1973, e non già il pagamento dell’intero prezzo, circostanza evidentemente non desumibile con certezza dall’acquisto della sola nuda proprietà, non assumendo rilievo in tal senso il fatto che dal contratto risulta il versamento di una somma complessiva ad opera della “parte acquirente” (espressione da intendere comprensiva anche del soggetto acquirente dell’usufrutto).