Accertamento mediante studi di settore: il successivo affinamento fa sorgere in capo al contribuente il diritto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento.

by AdminStudio

“Quanto allo studio di settore da applicare, giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito come, trattandosi di accertamento compiuto mediante l’applicazione di parametri e studi di settore frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, esso costituisce un sistema unitario, per il quale si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 15403 (Pres. Caradonna, Rel. Federici) del 9 giugno 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate notificava ad una s.r.l. un avviso di accertamento scaturito dalla rilevazione della incongruenza tra i ricavi dichiarati ed i risultati derivanti dallo studio di settore relativo all’attività esercitata. All’esito del contraddittorio endoprocedimentale le pretese erariali venivano rideterminate per l’applicazione di uno studio di settore più evoluto. In appello il giudice di seconde cure riteneva che l’ufficio avesse correttamente applicato lo studio di settore più evoluto, così riducendo le pretese erariali da € 97.636,00 a € 21.023,00. La società ricorreva per Cassazione lamentando che la riduzione delle pretese erariali non aveva trovato causa negli effetti del confronto tra le parti in occasione del celebrato contraddittorio, ma solo perché applicato, doverosamente, lo studio di settore più evoluto e che lo scostamento rideterminato non consentiva più di riconoscere il requisito della grave incongruenza.

La Corte, in tema di accertamento induttivo, ha ricordato come “mentre l’errato inquadramento nello studio di settore, in quanto afferente alla genesi dell’atto impositivo, costituisce un’eccezione relativa a norma procedimentale, che deve essere eccepita a pena di decadenza, il successivo affinamento in uno studio di settore più evoluto costituisce ius superveniens, rilevabile anche in appello, sorgendo in capo al contribuente un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento” (Cass., 16 dicembre 2019, n. 33035).

In tal senso “l’esigenza, e ad un tempo l’autorevolezza dello studio di settore più evoluto, giustifica peraltro l’affermazione secondo cui, a fronte di un accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, atteso che tali studi vanno preferiti ai diversi parametri utilizzati in sede di accertamento induttivo, per la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti” (cfr. Cass., 18 agosto 2022, n. 24881).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno evidenziato come il giudice d’appello, che pur riconoscendo la necessità di tener conto della grave incongruenza tra reddito dichiarato e risultanze dello studio applicato, non si è avveduto del fatto che la riduzione dello scostamento dipendesse esclusivamente della applicazione dello studio di settore più evoluto e non dall’esito del contradditorio.

 

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