“Per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti, a ciò conseguendo che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento, né si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio”.
Questo quanto ribadito, in tema di applicazione presuntiva della percentuale di ricarico, con ordinanza n. 30446 (Pres. Lenoci, Tartaglione) del 18 novembre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti una s.r.l., contestando l’incomprensibilità del calcolo della percentuale di ricarico, impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato per l’anno 1996, con metodo induttivo, il reddito di impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ed accertato, ai fini IVA, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. La Ctp rigettava il ricorso. La Ctr, invece, accoglieva le doglianze della contribuente ritenendo erroneo il procedimento seguito, prima dalla Guardia di Finanza, poi dall’ADE, per il calcolo della percentuale di ricarico (403,43%), poiché i prodotti analizzati erano disomogenei e le relative percentuali di ricarico erano sensibilmente differenti. Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’Ufficio.
I Giudici hanno evidenziato come, nella fattispecie in esame la pronuncia della CTR ha dato conto del fatto che il campione considerato era costituito da 8 prodotti, per i quali le percentuali di ricarico rispondenti a ciascuno di essi divergevano tra loro in misura significativa (per esempio, cordoli 425,52%, pozzetti 2.077,29%, telaio di botola 568,07%).
La Corte ha pertanto sottolineato che la valutazione del giudice di merito fosse basata su un accertamento di fatto della disomogeneità dei prodotti facenti parte del campione esaminato riguardo alla percentuale di ricarico applicata a ciascuna di essi, donde la mancanza nell’accertamento del dato riferito alla quantità dei singoli beni considerati rendeva non accettabile il criterio metodologico della media semplice.
Secondo i Giudici dunque, la decisione impugnata, che ha ritenuto illegittimo l’accertamento induttivo basato sull’applicazione di media semplice di ricarico, è conforme alla succitata giurisprudenza in materia.
