Con l’Ordinanza 12 gennaio 2026 n. 651 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) torna ad affermare il principio secondo cui nel contesto di un accertamento analitico o analitico-induttivo, qualora si operi con delle presunzioni sul versante ricavi vanno riconosciuti, pur presuntivamente, i relativi costi.
La controversia trae origine dall’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di ricostruzione induttiva del reddito d’impresa (ex artt. 39, comma 2, lett. d e 41-bis del D.P.R. 600/73), determinava maggiori ricavi nei confronti del titolare di un’autoscuola.
Il contribuente deduceva in sede di legittimità tre motivi di doglianza:
- La nullità della sentenza per motivazione apparente (rigettata, in quanto la Corte ha ravvisato un rigetto implicito delle eccezioni).
- Il difetto di legittimazione del funzionario delegato alla firma degli atti, per superamento dei limiti quantitativi previsti dalla delega.
- La violazione dell’art. 39 del D.P.R. 600/73 per il mancato riconoscimento dei costi a fronte dei ricavi determinati induttivamente.
Il primo punto di interesse riguarda la validità della delega di firma del funzionario dell’Agenzia. La Suprema Corte ribadisce che il superamento del limite quantitativo imposto dalla delega generale comporta la nullità dell’atto.
Tuttavia, l’ordinanza chiarisce un aspetto interpretativo cruciale: in assenza di specifiche diverse, il “valore” dell’atto per determinare il rispetto della delega deve riferirsi esclusivamente all’importo delle imposte recuperate, escludendo sanzioni e interessi. Tale criterio viene mutuato, per coerenza di sistema, dalle norme processuali (art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992) che definiscono il valore della controversia tributaria.
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso. La Corte censura la sentenza della Commissione Regionale nella parte in cui ha negato il riconoscimento di qualsiasi costo in assenza di documentazione specifica prodotta dal contribuente.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 10/2023), la Cassazione enuncia il seguente principio:
“Ogni accertamento induttivo […] deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente”.
L’obiettivo è garantire che il meccanismo presuntivo non si traduca in una tassazione del ricavo lordo, violando il principio di capacità contributiva. Pertanto, anche nel silenzio o nell’inerzia probatoria del contribuente, l’Ufficio (e il Giudice) deve procedere a una deduzione forfettaria dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati.
L’ordinanza n. 651/2026 si pone in linea con una visione del diritto tributario sempre più ancorata ai principi costituzionali di ragionevolezza ed effettività della tassazione. Se da un lato il rigore formale sulla delega di firma viene mitigato da un calcolo ancorato alla sola imposta, dall’altro si rafforza la tutela sostanziale del contribuente “accertato induttivamente”, imponendo il riconoscimento forfettario della componente negativa del reddito.
