Accertamento con rinvio a verifiche in azienda: fa parte dell’onere probatorio a carico dell’amministrazione produrre in giudizio il processo verbale di constatazione.

by Luca Mariotti

Un particolare processo tributario nel corso del quale pare di capire non sia mai stato eccepito il difetto di allegazione in relazione al p.v.c. su cui si fondava l’accertamento e una particolarissima sentenza di CTR nella quale addirittura la Commissione aveva addossato al contribuente la mancata produzione in giudizio del predetto p.v.c., avendone questi contestati i contenuti in corso di causa, approda finalmente in Cassazione.

E la Corte di Cassazione, nella sentenza 15 febbraio 2017, n. 3978 (quinta sezione, pres. e rel. Biagio) esprime un principio condivisibile e da evidenziare.

Quello per cui valendo nel processo tributario la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ., l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Con la conseguenza che in presenza di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi di indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione (cfr. anche Cass. n. 955 del 2016; Cass. nn. 21509 del 2010, 1946 del 2012).

Nel caso specifico quindi non spettava al contribuente la produzione in giudizio del p.v.c. come aveva erroneamente affermato la CTR. Accogliendo il motivo la Corte pertanto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

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