Accertamento con adesione: ciò che l’AdE riconosce nello stipulare l’accordo relativo ad una annualità non necessariamente si riflette sulle successive.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza n. 166 depositata il 7 gennaio 2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Di Marzio) afferma, in relazione a fatti definiti in adesione per una determinata annualità (2003) che se l’Agenzia accetta a determinate condizioni, in relazione a una specifica annualità, una lettura dei fatti ai fini dell’ accertamento con adesione, ciò non comporta alcun legittimo affidamento del contribuente per gli accertamenti tributari non compresi nell’accordo. Quindi l’Amministrazione può avere una considerazione diversa degli stessi elementi in fase di verifica di periodi d’imposta successivi per il fatto che l’adesione è uno strumento transattivo avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso e i tempi dell’accertamento, con ricadute beneficiali per il contribuente.

La lettura dei Giudici di Legittimità ha già suscitato delle valutazioni critiche. Ma ricostruiamo brevemente la questione.

Nel ricorso avverso l’accertamento per il 2007 la società aveva eccepito, tra l’altro, che in relazione al precedente anno 2003 l’Agenzia delle Entrate aveva concordato con la contribuente un accertamento con adesione riconoscendo l’inerenza dei costi derivanti dai contratti di swap, mentre ora la negava, con riferimento ai medesimi contratti, in relazione all’anno 2007. Nella prospettazione della società, in ogni caso, gli stipulati contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati avevano finalità di copertura, e gli oneri sopportati erano perciò senz’altro deducibili. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. La decisione veniva confermata in grado di appello.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione e la società formula un ricorso incidentale nel quale evidenzia l’omessa pronuncia della CTR in relazione alla censura di violazione del legittimo affidamento della contribuente, cui l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto, in sede di accertamento con adesione relativo all’anno 2003, l’inerenza dei costi sostenuti per i medesimi contratti di swap che interessano il presente giudizio, proposta ai sensi dell’art. 110, comma 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir).

La Corte prescinde anche dal generale principio di autonomia dell’accertamento tributario relativo a ciascun anno d’imposta (evidenziato da AdE nel ricorso) e dai rilievi dell’Amministrazione finanziaria circa la stipula dell’accertamento con adesione con la società da parte di una propria diversa articolazione, che non vincolerebbe quella responsabile dell’atto impositivo successivo, e pure dal fatto che le operazioni su titoli finanziari derivati siano state diversamente contabilizzate dalla società nell’anno 2003 e nell’anno 2007.

Ed enuncia il principio già esposto ovvero “il fatto che l’Agenzia delle Entrate stipuli a determinate condizioni con un contribuente, in relazione ad una specifica annualità, un accertamento con adesione, strumento in senso lato transattivo che ha pure la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell’accertamento tributario, con ricadute beneficiali per il contribuente, non importa alcun legittimo affidamento del contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell’accordo, e non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d’imposta.”

I motivi di ricorso incidentale proposti dalla contribuente vengono quindi respinti e viene accolta la tesi dell’AdE.

Come detto la lettura della Corte lascia alcuni dubbi. Che si sia liberi di utilizzare uno strumento transattivo per una annualità e dare invece una diversa interpretazione per una annualità successiva è principio privatistico assolutamente corretto. Ma privatistico.

Nell’accertamento dei tributi vanno osservate le regole sulla indisponibilità dell’obbligazione tributaria e sul rispetto dei precetti costituzionali (artt. 3, 53, 75 Cost.). Quindi la libera determinazione della parte pubblica non può essere svincolata da questi principi. Una volta data una interpretazione in linea con le regole predette (nonché con la Legge tributaria specifica – art. 23 Cost.) appare discutibile la revisione per altra annualità delle regole appena interpretate.

Lo statuto del Contribuente all’articolo 1 contiene il riferimento ai predetti principi e con ciò reca regole immanenti dell’ordinamento tributario. Tra le quali quella dell’articolo 10 sul concetto di buona fede. Si può forse discutere se in caso di accertamento con adesione si determini o meno un legittimo affidamento, valido per gli atti dell’amministrazione (comma 2 dell’articolo 10), ma non pare corretto mettere in discussione (almeno) il principio generale, ovvero quello per cui “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (comma 1 dell’articolo 10).

 

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