“In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti”.”.
Il principio di diritto viene enunciato a conclusione della motivazione della Ordinanza 15 luglio 2025 n. 19574 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lenoci, Rel. Cortese).
Si tratta di un orientamento oramai consolidato anche se la pronuncia ha il pregio, oltre ad affermare il predetto principio con chiarezza, di ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza sul punto, dall’acceertamento induttivo puro fino a quello disciplinato dall’articolo 39, primo comma lett. d) del decreto sull’accertamento delle imposte dirette.
La Corte rileva, a fronte della specifica eccezione del contribuente, che sul punto, i giudici d’appello hanno ritenuto che, vertendosi in ipotesi di “accertamento di natura analitico – induttiva, ai sensi degli artt. 39 co. 1 lett. d) e 40 del D.P.R. n. 600/73 ai fini delle imposte dirette, che comporta quindi il conseguente onere per il contribuente di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’ufficio debba (o avrebbe dovuto ab origine) procedere, come nel diverso caso dell’accertamento c.d. “induttivo puro” ad un loro riconoscimento forfettario… le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza”.
Pertanto, la deduzione dei costi sarebbe stata possibile soltanto ove gli stessi fossero risultanti “da elementi certi e precisi secondo il principio della previa imputazione dei costi nel bilancio”.
Osserva tuttavia il Collegio che, anche a voler ritenere sussistente la fattispecie accertativa individuata in sentenza, la più recente giurisprudenza della Corte, formatasi alla luce della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, consente al contribuente l’opposizione di costi forfetari in forma di presunzione contraria.
Si è affermato, in particolare, che, in caso di accertamento induttivo puro, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.
Nell’ambito dell’accertamento analitico- induttivo, che presuppone l’attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva invece che, ai fini della deduzione dei costi, operasse la regola generale ritraibile dall’art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente.
A fronte di ciò, la Cassazione – in armonia con il menzionato dictum del giudice delle leggi – ha affermato che da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento “induttivo puro”, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 5586/2023).
In considerazione di tali rilievi, il motivo di ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, provveda al riesame in conformità al principio di diritto enunciato in apertura del presente contributo.
