L’Ordinanza 14 novembre 2014, n. 24278 della Corte di Cassazione appare interessante per come analizza la natura dell’accertamento (analitico o induttivo) e le conseguenze della qualificazione sul piano probatorio.
In proposito, si cita la Sentenza n. 17952 del 24 luglio 2013 con cui la Corte ha affermato che il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l’Ufficio accertatore solo a completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ. Nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Nel caso specifico l’Agenzia ha ripreso a tassazione le rimanenze iniziali sul presupposto della carenza nella contabilità di magazzino. I Giudici affermano, al riguardo che, se si sostiene la indeducibilità di una posta passiva nel contesto di un accertamento analitico ,l’incremento dell’imponibile e pari alla posta passiva stessa (e non è necessaria una specifica motivazione circa l’ammontare dell’accertamento). Se invece l’Amministrazione sostiene la inattendibilità delle scritture obbligatorie, come si è fatto in grado di appello, deve fornire un qualche elemento indiziario (studi di settore, medie di ricarico….) che consenta di quantificare la pretesa tributaria. In caso contrario la sentenza che annulla l’accertamento è da confermare.
