L’Ordinanza n. 6619 del 19 marzo 2026 della Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Del Bene) si inserisce nel filone dedicato al rapporto tra imposta sulle successioni e donazioni e imposte indirette “classiche” (IVA e registro proporzionale) in presenza di liberalità dirette o indirette collegate a trasferimenti immobiliari o di aziende.
La Suprema Corte ha infatti ribadito il principio secondo cui “l’art. 1, comma 4 bis del d.lgs. n. 346 del 1990 comporta … che l’imposta sulle donazioni e successioni si applichi anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall’espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al “negozio mezzo” al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando altresì il contribuente alla loro esteriorizzazione”.
La vicenda trae origine da un atto di apporto gratuito di beni immobili in una s.r.l., rispetto al quale l’Amministrazione ha preteso l’imposta di donazione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, ritenendo integrato il presupposto dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 e negando rilievo al regime IVA applicato in reverse charge. I giudici di merito hanno confermato la pretesa, valorizzando due elementi: la gratuità dell’apporto e l’asserita assenza di versamento dell’IVA, così escludendo l’operatività dell’art. 1, comma 4‑bis, d.lgs. n. 346/1990.
Le ricorrenti proponevano ricorso in cassazione denunciando la violazione dell’art. 1, comma 4‑bis, d.lgs. n. 346/1990, dell’art. 2, commi 47 ss., d.l. n. 262/2006 e della disciplina IVA (artt. 2, 10 e 17 d.P.R. n. 633/1972).
La Corte ricostruisce sistematicamente il quadro normativo: l’imposta sulle successioni e donazioni colpisce i trasferimenti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione; tuttavia, il comma 4‑bis esclude dall’ambito applicativo del tributo le donazioni e liberalità collegate ad atti immobiliari o di trasferimento d’azienda per i quali sia dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale o l’IVA.
Riprendendo i principi già affermati in precedenti arresti, la Corte ribadisce che la norma è funzionale a evitare una duplicazione impositiva su un fenomeno sostanzialmente unitario, imponendo che, nei casi di “negozio‑mezzo” soggetto a IVA o registro proporzionale, trovi applicazione solo il regime proprio di tale negozio, mentre la liberalità resta irrilevante ai fini dell’imposta di donazione. Viene altresì confermato che il collegamento funzionale tra liberalità e acquisto immobiliare può essere provato con qualsiasi elemento idoneo (anche oggettivo) e che non è richiesta una dichiarazione espressa di finalità donativa in atto.
Di particolare interesse è la qualificazione dell’art. 1, comma 4‑bis, come norma di esclusione dall’imposta, e non di esenzione o agevolazione. La Corte, valorizzando il dato testuale (“l’imposta non si applica”) e la ratio di evitare la doppia imposizione, sottolinea che tale disposizione delimita l’ambito oggettivo del tributo, selezionando i soli fatti che esprimono effettiva capacità contributiva aggiuntiva. Ne deriva che essa opera automaticamente, senza necessità di opzione o istanza del contribuente e senza che possa pretendersi una specifica indicazione in atto della volontà di fruire del regime. Ciò differenzia le esclusioni dalle esenzioni, le quali, in quanto derogatorie, sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva e a oneri formali a carico del contribuente.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Cassazione censura il ragionamento del giudice regionale: la CTR ha ritenuto insussistente il presupposto per l’esclusione solo perché non risultava un “versamento” di IVA, trascurando che l’operazione era stata assoggettata a imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, come risultava dall’atto notarile e dalla contabilità della società acquirente. Per la Corte, il reverse charge integra pienamente il requisito dell’assoggettamento a IVA richiesto dal comma 4‑bis, a prescindere dalla modalità tecnica di assolvimento del tributo. Negare l’operatività della norma per il solo fatto che l’IVA non è stata materialmente versata dal cedente ma auto-assolta dal cessionario significherebbe ancorare l’esclusione a un formalismo estraneo alla struttura dell’imposta sul valore aggiunto.
La Corte ha quindi accolto il ricorso.
