La Sentenza 16 aprile 2024, n. 10166 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Stalla) svolge alcune interessanti considerazioni in relazione ai limiti della presunzione di legittimità degli atti amministrativi in relazione all’onere della prova come ulteriormente precisato dalla nuova disposizione (art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, pur se non applicabile al caso specifico). La Corte premette che anche il processo tributario è informato alla regola generale di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod.civ., con la conseguenza che – in tema di recupero di un credito di imposta – è l’ente impositore, attore in senso sostanziale, ad essere gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, più non operando nei confronti del …
“In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l’art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’esecuzione di quello in favore dei soggetti non residenti stabiliti …
“Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in …
Con sentenza n. 9170 (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) del 5 aprile 2024 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione chiarisce che quanto disposto dall’ …
“Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all’articolo …