Emendabilità della dichiarazione dei redditi in giudizio: esercitabile anche oltre i termini dell’integrativa.

by Luca Mariotti

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 20 aprile 2018, n. 9849 (Pres. Virgilio, Rel. Putaturo Donati) affronta il caso di un contribuente che si era opposto alla pretesa impositiva dell’Agenzia delle Entrate direttamente in giudizio, integrando con ciò di fatto la dichiarazione presentata inizialmente.

La CTR, confermando quanto già deciso in primo grado, aveva affermato che, per quanto concerneva l’iscrizione a ruolo di Ires e Irap in capo alla società appellante, in applicazione del comma 8bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dal d.P.R. n. 435 del 2001, la dichiarazione integrativa depositata in data 4 maggio 2007 a correzione degli errori commessi a sfavore della contribuente nella denuncia relativa all’anno 2004 doveva considerarsi fuori termine e che, per quanto concerneva l’Iva, la correzione degli errori nella compilazione dell’F24 non poteva essere effettuata con la memoria allegata al ricorso e riproposta in appello ma con apposita dichiarazione integrativa.

La Corte ricorda come con la sentenza del 7 giugno 2016, n. 13378 le Sezioni Unite, chiamate a decidere sul contrasto tra diversi orientamenti formatisi sulla emendabilità della dichiarazione, abbiano affermato il principio per il quale occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dall’art. 2, commi 8 e 8bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 rispetto a quelle che governano il processo tributario.

Ciò in quanto oggetto del contenzioso giurisdizionale è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. Dunque, in tal caso, non si verte in tema di “dichiarazione integrativa” ex art. 2 cit., o di richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale.

Nella richiamata pronuncia, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: « la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta odi un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitatale entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.p.r. n. 322 del 1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. ».

La sentenza della CTR non è pertanto stata ritenuta in linea con i richiamati principi avendo la CTR omesso alcuna valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente in sede contenziosa, sulla base della non emendabilità della dichiarazione presentata per il periodo di imposta (2004). Ma l’impugnazione da parte della società della cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione unico 2005 nasceva dalla contestazione, in sede contenziosa, della maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, alla luce della dedotta erroneità nella redazione della detta dichiarazione, per avere la contribuente omesso di evidenziare delle perdite successivamente indicate nella dichiarazione integrativa presentata nel 2007.

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